Le intercettazioni che abbiano una certa rilevanza potranno essere pubblicate. È quanto prevede, in sintesi, l'emendamento presentato oggi dal Governo in commissione Giustizia alla Camera. Ci sarà la copertura del segreto fino al momento della cosiddetta “udienza-filtro”, quella nella quale il Pm dovrà decidere quali siano quelle rilevanti e quali no. Il testo, però, non fissa i tempi dell’udienza, che potrebbe di conseguenza avvenire anche alla fine delle indagini.
Il procedimento. Nella proposta di modifica firmata dal sottosegretario alla Giustizia Giacomo Caliendo, si affrontano anche i vari momenti del procedimento nei quali i magistrati decidono di utilizzare le intercettazioni. Che sono poi i momenti nei quali solitamente si viene a conoscenza del loro contenuto. Si tratta sostanzialmente di tre momenti: a conclusione delle indagini preliminari; quando il magistrato dispone una misura cautelare; o quando si dispongono dei mezzi di ricerca della prova come, ad esempio, le ispezioni, i sequestri o le perquisizioni.
Conclusione delle indagini preliminari. Dopo aver premesso che il contenuto delle intercettazioni è sempre coperto da segreto fino alla conclusione dell’udienza-filtro, si dice anche che, alla fine delle indagini preliminari, o per volontà del magistrato, o su richiesta delle parti, si può decidere di “ripensarci”. Di considerare, cioè, rilevanti intercettazioni che prima erano state considerate irrilevanti e che, come tali, erano state depositate nell'archivio segreto previsto dal ddl.
Misure cautelari e mezzi di ricerca della prova. Il Pm può decidere, anche prima dell’udienza-filtro (per la quale peraltro non viene indicato alcun termine), di disporre una misura cautelare. In questo caso, si prevede che il Pm, nel chiedere l'autorizzazione al Gip, disponga una trascrizione delle conversazioni che ritenga più rilevanti. Il Gip, a sua volta, provvede alla richiesta del Pm indicando quali siano, a suo avviso, le intercettazioni rilevanti ai fini della decisione, restituendo le altre al Pm.
Segreto obbligatorio. Analoga la procedura nel caso in cui il Pm decida di disporre un'ispezione o, ad esempio, una perquisizione, sempre basandosi su quanto emerso dalle intercettazioni. Giudice e Pm, in tutti questi casi (misure cautelari e mezzi di ricerca della prova), potranno decidere di opporre comunque l'obbligo del segreto “se il contenuto delle conversazioni può ledere la riservatezza delle persone coinvolte”.
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