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Pubblicato il 06/02/2012

I responsabili delle buche in strada

La manutenzione è scadente e ci rimettono i cittadini

Sono abbastanza frequenti, sia per il guidatore di un veicolo che per il semplice pedone, le conseguenze dannose derivanti da incidenti dovuti alla cattiva manutenzione del manto stradale (presenza di buche, avvallamenti, tombini rialzati) da parte dell’ente proprietario della strada (solitamente il Comune) o dell’ente al quale il Comune abbia eventualmente affidato il controllo e la manutenzione della strada medesima.

In caso di danni subiti a causa della cattiva manutenzione delle strade, il Comune deve risponderne ai sensi dell’art. 2.051 del Codice civile (che prevede la responsabilità del custode, per i danni cagionati dalle cose che ha in custodia)? Oppure risponde ai sensi della norma generale prevista dall’art. 2.043 dello stesso Codice, che prevede l’obbligo di risarcire il danno a carico di colui che abbia cagionato ad altri un danno ingiusto?

L’adesione all’una o all’altra delle due tesi comporta una sostanziale differenza dal punto di vista dell’onere probatorio. Infatti, ove si ritenga applicabile l’art. 2.051 c.c., la responsabilità del Comune, per i danni cagionati dalla cattiva manutenzione della strada si presume sussistente, tranne che lo stesso Comune dimostri che tali danni si siano prodotti per caso fortuito, e cioè per un evento eccezionale e imprevedibile, estraneo alla sua sfera di custodia.

Qualora, invece, si ritenga applicabile l’art. 2.043 c.c., spetterà alla persona che ha subìto il danno dimostrare la responsabilità del Comune; e in tal caso, come più volte affermato dalla Cassazione, il danneggiato dovrà provare, in particolare, che la situazione insidiosa presenti i caratteri dell’imprevedibilità del pericolo e della sua non visibilità.

La Cassazione ha aderito, nel tempo, a un indirizzo intermedio, secondo cui la possibilità, per l’ente pubblico, di esercitare la custodia sul demanio stradale (con la conseguente applicazione dell’art. 2.051) va valutata caso per caso, dovendosi escludere tale possibilità tutte le volte in cui vi sia l’oggettiva difficoltà di effettuare un efficace controllo e una continua vigilanza sulle strade, così da eliminare i pericoli per l’incolumità degli utenti. Ciò si verifica, in particolare, nel caso di una notevole estensione della rete viaria del Comune, e ciò anche in considerazione del fatto che, essendo le strade pubbliche sottoposte all’uso continuato da parte degli utenti, le situazioni di pericolo possono essere collegate anche alla condotta degli stessi utenti, che presenta spesso il carattere della repentinità, in modo tale da rendere inevitabile l’evento dannoso (sentenza n. 2.410/2005; sentenza n. 22.592/2004).

Successivamente, la Cassazione ha osservato che la possibilità per il Comune di esercitare la custodia sul demanio stradale va valutata non soltanto in relazione all’estensione delle strade, ma anche alla luce di una serie di altri criteri, quali le loro caratteristiche, la loro posizione, le dotazioni, i sistemi di assistenza e gli strumenti apprestati dal progresso tecnologico. Ovviamente, l’impossibilità della custodia va in ogni caso esclusa qualora l’incidente si sia verificato in un tratto di strada che in quel momento si trovava in concreto nella custodia dell’ente pubblico o quando sia stata proprio l’attività posta in essere dall’ente pubblico a rendere pericoloso quel tratto di strada.

Dovrà essere comunque l’utente della strada a fornire adeguata prova del fatto che i danni da lui subiti sono stati causati proprio dalle cattive condizioni del manto stradale (per esempio, mediante testimonianze o attraverso idonea documentazione fotografica riproducente le anomalie del tratto di strada, che hanno provocato le conseguenze dannose) e, ove venga riconosciuta la responsabilità del Comune, spetterà al soggetto danneggiato il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, in particolare il risarcimento del danno biologico, nella misura solitamente accertata dal Giudice attraverso apposita consulenza tecnica medico-legale.

Antonino Di Pisa

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