I prestiti potranno arrivare dal no profit. Il decreto legislativo numero 141, pubblicato lo scorso 4 settembre sulla Gazzetta Ufficiale (vedi allegato), inserisce gli enti non lucrativi nell’elenco dei soggetti che possono effettuare microcredito sul territorio. Quello del microcredito rappresenta un efficace sistema di finanziamento sociale o d’impresa: nel primo caso viene fornito un supporto a persone che versano in condizioni di indigenza economica, nel secondo si aiutano i disoccupati a rientrare nel mondo del lavoro come autonomi (che però non hanno accesso ai tradizionali servizi bancari) oppure creando piccole imprese che danno lavoro a meno di dieci dipendenti.
Microcredito dalle onlus. In base al nuovo decreto, gli enti no profit e le cooperative potranno concedere prestiti, per un importo massimo di 25 mila euro, a persone fisiche, società di persone o cooperative “a condizione che i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato”. In particolare, 25mila euro è il massimale previsto per l’avvio di un’attività imprenditoriale, mentre 10 mila è quello riservato al credito sociale per le famiglie. I soggetti senza fini di lucro, che devono essere in possesso di requisiti di onorabilità e altre caratteristiche che verranno fissate da successivi decreti, potranno essere iscritti in un registro speciale per gli operatori del microcredito.
“Il microcredito sociale punta a risolvere situazioni di emergenza o indebitamento, liberando la persona da situazioni di strozzinaggio o anche molto formali come le carte revolving – spiega Giampietro Pizzo, vice presidente di Ritmi (Rete italiana di microfinanza) e presidente di Microfinanza Srl – In un certo senso, è propedeutico a un successivo microcredito d’impresa, perché educa il soggetto affinché diventi in grado di esprimere un progetto di lavoro”. Grazie a questi finanziamenti, stanno nascendo soprattutto servizi alla persona (importanti per la riqualificazione dei centri urbani, spesso deserti proprio per questa assenza), attività di piccolo commercio e recupero di mestieri artigianali.
Cosa cambia. “Il nuovo decreto mostra, per prima cosa, la volontà di entrare in un percorso di professionalizzazione dell’attività di microcredito – commenta Pizzo – Abbiamo insistito non soltanto perché venisse introdotta una normativa specifica all’interno del Testo unico bancario, l’articolo 111, ma anche perché nel suo ambito venissero inseriti i soggetti no profit visto che oggi la realtà di questi finanziamenti è fortemente rappresentata da onlus, associazioni e attività a scopo mutualistico”.
Il collegamento al mondo no profit è rafforzato dagli stessi compiti assolti dal microcredito: lotta alla povertà, risposta immediata ai temi dell’esclusione finanziaria e sociale, valorizzazione delle risorse umane legate allo sviluppo locale (giovani, donne con difficoltà di inserimento lavorativo, over 50 con problemi di aggiornamento e formazione professionale). “Nella prima formulazione del testo – riprende Pizzo – si prevedeva solo il riconoscimento delle strutture di mutuo soccorso, per intenderci forme come le casse peota, che tradizionalmente sviluppano attività di piccolo credito a livello territoriale”.
L’attenzione dell’articolo 111 era concentrata soprattutto sull’attività di banche o intermediari finanziari che volevano dedicarsi all’attività di microcredito sotto forma di società di capitali e dunque con requisiti patrimoniali adeguati. “Abbiamo ritenuto che questo fosse fortemente limitante e innalzasse semplicemente l’asticella all’entrata – ricorda Pizzo – anziché incentivare una migliore qualità dell’offerta. Venivano favorite le strutture tradizionalmente operanti nel settore bancario, mentre rimanevano tagliate fuori le realtà del no profit e del terzo settore”.
Finanza solidale. Visto che la normativa europea fissa solamente un tesso massimo di 25 euro per poter parlare di microcredito, si rischiava che sotto questa egida rientrassero attività che nulla avevano a che vedere, in primis il credito al consumo concesso ad esempio dalle finanziarie. “Per questo abbiamo insistito perché si ragionasse in termini di accompagnamento della persona – specifica Pizzo – con tutta una serie di attività di monitoraggio e assistenza tecnica nel corso della realizzazione del progetto che utilizza le risorse finanziate e una valutazione finale dell’impatto, visto che l’obiettivo del microcredito non è quello di indebitare ulteriormente le persone, ma essere uno strumento di affrancamento rispetto a circoli viziosi di povertà o esclusione sociale”.
Ora si apre la fase più delicata, in cui verranno formulati i regolamenti attuativi e verrà stabilita l’authority che gestirà le domande di richiesta di iscrizione al registro e stabilirà i criteri di valutazione per l’ammissibilità all’operatività secondo l’articolo 111.