La ginnastica fa bene. In linea generale. Ma quando, anziché trarne vantaggio, si subisce un danno, allora questo va risarcito. La Corte di Cassazione, con la sentenza 9325, ha stabilito che il ministero dell’Istruzione deve rimborsare i ragazzi che si fanno male durante l’ora di educazione fisica. Anche se in maniera indiretta, il dicastero è responsabile dei danni subiti dagli studenti nel corso di esercizi fisici attuati senza le dovute precauzioni.
Il caso. La decisione è arrivata per un ragazzo che aveva riportato alcune lesioni dopo che l’insegnate gli aveva chiesto di effettuare un salto finito decisamente male per lui e per la sua schiena. La terza sezione civile del Palazzaccio ha sottolineato che un istituto scolastico, attraverso il suo personale in servizio, ha l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e sull’incolumità degli allievi “nel tempo in cui essi fruiscono della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni”.
Parola all'avvocato. “La sentenza non ha fatto altro che confermare quanto la Corte d’Appello di Roma aveva già stabilito – spiega Luigi Maggesi, avvocato di diritto di famiglia, lavoro e sport – perché, in questo caso, a fare da perno c’è la responsabilità contrattuale che si instaura tra un istituto scolastico e l’alunno”. Nel momento in cui il bambino si iscrive in una scuola, scatta un negozio giuridico che deve assicurare, a fronte del pagamento delle tasse, una vigilanza che eviti ogni possibile danno.
Obbligo di vigilanza. Tra gli obblighi di servizio imposti agli insegnanti c’è quello di vigilare sugli allievi, disciplinato dall’articolo 2048 del codice civile. Stando alla legge, “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. L’insegnante si “scagiona” solamente nel caso in cui sia in grado di provare di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando di aver esercitato la dovuta vigilanza e che il danno è stato arrecato da un fatto repentino e imprevedibile.
In punta di legge. Allo stesso tempo, l’articolo 1176 del codice civile – nello specificare il concetto di “diligenza” nell’adempimento di una professione – si applica anche agli insegnanti, che devono prestare la coscienziosità del buon padre di famiglia nel confronti dei loro allievi. “Nel caso specifico della sentenza – riprende Maggesi – il docente, nel suo ruolo di precettore, avrebbe dovuto spiegare come compiere il salto per evitare ogni pericolo e assicurare l’incolumità”.
In caso di infortunio. Quando si incorre in un infortunio nel corso dell’ora di educazione fisica, è possibile chiedere un risarcimento al ministero dell’Istruzione. Ad oggi si può intentare una causa, mentre a partire dal prossimo anno entrerà in vigore la mediazione obbligatoria, che permetterà una risoluzione bonaria delle controversie prima di arrivare al giudizio. La quantificazione del danno viene commisurata caso per caso e a seconda del tipo di infortunio, temporaneo o permanente.