lunedì 21 maggio 2012
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Pubblicato il 03/08/2011

Onlus-enti pubblici: legame possibile

L'Agenzia delle entrate in una circolare ha stabilito i criteri per partecipare ad Onlus

Anche enti pubblici e società commerciali possono ora costituire o partecipare ad Onlus. Onlus la cui qualifica può essere riconosciuta anche ai cosiddetti trust opachi, quelli, cioè, senza beneficiari individuati. Sono solo alcuni dei punti toccati dalla nuova circolare dell’agenzia delle entrate, che permette alle organizzazioni lucrative di utilità sociale di partecipare anche ad un’impresa sociale. Vediamo nei dettagli cosa è permesso.  

ESENZIONE IMPOSTA REGISTRO
Gli atti costitutivi delle Onlus fruiscono dell’esonero dall’imposta di bollo e registro. L’esenzione, però, è subordinata alla circostanza che le organizzazioni abbiano fini solidaristici e siano iscritte nei registri del volontariato. Nel caso in cui la legge regionale preveda, al momento dell’iscrizione nel registro del volontariato, che si alleghi copia dell’atto costitutivo, le Onlus possono fruire dell’esonero “preventivo” ma dovranno comunicare l’avvenuta iscrizione all’ufficio locale delle Entrate che ha effettuato la registrazione. In caso contrario l’ufficio stesso provvederà al recupero dell’imposta non pagata con relativi interessi e sanzioni.  

PARTECIPAZIONE DEGLI ESCLUSI
Una novità importante riguarda gli enti fino ad ora esclusi dalla qualifica di Onlus. Infatti ora “gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria”, possono costituire o partecipare alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, a prescindere dalla circostanza che esercitino un’influenza dominante nelle determinazioni della Onlus.  

ENTI PUBBLICI PERO’ NON POSSONO PARTECIPARE AD ONG
Gli enti pubblici e società commerciali non possono, al contrario, partecipare alle Ong, organizzazioni considerate Onlus di diritto.  

ONLUS-TRUST: LEGAME POSSIBILE
L’acquisizione, da parte di un trust, della qualifica di Onlus presuppone, in primo luogo, che il trust sia riconosciuto come tale e che, quindi, costituisca un autonomo soggetto passivo d’imposta. Non è però questa la sola condizione necessaria ai fini del riconoscimento della qualifica di Onlus, in quanto l’iscrivibilità nell’Anagrafe è subordinata alla verifica della compatibilità, in via generale, delle differenti tipologie di trust con il regime tributario di favore che caratterizza le Onlus. Ci sono due tipologie di trust: quelli con beneficiari individuati (trust trasparenti) e quelli senza beneficiari individuati (trust opachi). Ai primi è preclusa la possibilità di partecipare o diventare Onlus. Ai secondi invece è riconosiuta.

PARTECIPAZIONE DI UNA ONLUS AD UN’IMPRESA SOCIALE

Le Onlus possono altresì detenere partecipazioni in organizzazioni qualificate come “imprese sociali”. In particolare, entrambi gli “enti” devono ovviamente operare senza fini di lucro. Il che implica il divieto di distribuzione di utili e avanzi di gestione, l’obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento dell’attività statutaria e l’obbligo di devoluzione del patrimonio, in caso di cessazione dell’attività, a finalità di utilità sociale.

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