lunedì 21 maggio 2012
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Pubblicato il 06/07/2010

Paghi a rate? Occhio al riciclaggio

Anche se il frazionamento è inferiore al massimo consentito si può incorrere in sanzioni

Guerra dura al riciclaggio. La Cassazione, con la sentenza numero 15103, ha ribadito la legittimità delle sanzioni antiriciclaggio anche per i pagamenti a rate, seppure ciascun frazionamento sia inferiore al massimo consentito. La normativa antiriciclaggio (ovvero l’insieme delle misure adottate per il contrasto al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite) fa riferimento al valore dell’intera operazione economica e le sanzioni si applicano anche quando il trasferimento si realizza mediante vari passaggi.  

La sentenza. La vicenda riguardava una compravendita immobiliare tra privati, realizzata attraverso il frazionamento del prezzo di acquisto in assegni bancari e contanti versati con importi non superiori alla soglia del vecchio limite di 20 milioni di lire. L’amministrazione finanziaria aveva inflitto una sanzione di 3 mila euro a ciascuno degli acquirenti, che da parte loro si erano difesi sostenendo che i pagamenti erano stati dilazionati nel tempo in rate che non superavano i venti milioni della vecchie lire.  

Se in prima battuta il tribunale di Salerno aveva accolto l’opposizione, il ministero delle Finanze ha presentato ricorso alla Cassazione e ha vinto. La motivazione sta nel fatto che “in tema di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, il divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore per importi superiori a lire 20.000.000 (ora 5000 euro) senza il tramite di intermediari abilitati, fa riferimento al valore dell’intera operazione economica alla quale il trasferimento è funzionale e si applica anche quando detto trasferimento si sia realizzato mediante il compimento di varie operazioni, ciascuna di valore inferiore o pari al massimo consentito”.  

Pagare a rate in sicurezza.
“La sentenza ha confermato un precedente orientamento già espresso con alcuni pareri dal comitato antiriciclaggio del ministero dell’Economia e delle Finanze – commenta Giovanni Falcone, consulente d’impresa ed esperto di antiriciclaggio – sul fatto che, quando un pagamento viene effettuato in più soluzioni con denaro contante, il trasferimento può essere considerato irregolare”.  

La manovra correttiva approdata lo scorso 31 maggio sulla Gazzetta Ufficiale ha stabilito che per cifre superiori a 5 mila euro è obbligatorio effettuare il pagamento con assegni non trasferibili, bonifici o altre modalità di pagamento bancario, postale o elettronico (carta di credito, bancomat). I pagamenti devono essere considerati nel loro complesso e non in forma frazionata. Quindi, ad esempio, se il costo di un bene o un servizio è di 10 mila euro anche se il pagamento avviene in due rate da 5 mila bisognerà corrispondere la cifra tramite una soluzione che non sia la liquidità diretta.  

Sempre 5 mila euro è la soglia per poter emettere assegni trasferibili,
cioè che si possono girare ad altri. Oltre quella cifra, gli assegni bancari e postali dovranno indicare nome e ragione sociale del beneficiario, insieme alla clausola di non trasferibilità. “Per non incorrere nei rigori della legge – riprende Falcone – visto che spesso non c’è questa volontà ma semplicemente l’impossibilità per un acquirente di versare l’intera somma, è possibile sottoscrivere un contratto di rateizzazione in cui si dichiara di non avere la possibilità di saldare il debito in un’unica soluzione e ci si impegna a pagare un bene a rate mensili per un determinato periodo di tempo”. Se c‘è un contratto a monte che regolarizza il rapporto, non c’è violazione della normativa.  

Sanzioni per i trasgressori. Le violazioni per i pagamenti in contanti e per l’emissione di assegni postali e bancari senza clausola di trasferibilità sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito, con un minimo di 3 mila euro. Aumenta di cinque volte se la violazione riguarda un importo superiore a 50 mila euro.

Claudia Nada

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